Art. 47.
(Obblighi del datore di lavoro).

      1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e rispondenti ai requisiti di idoneità ai fini della salute e della sicurezza, di cui all'articolo 46.
      2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

          a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

          b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

          c) i rischi derivanti dall'impiego delle stesse attrezzature di lavoro.

      3. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, la sicurezza e la salute degli operatori e dei lavoratori

 

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esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle medesime attrezzature di lavoro.
      4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

          a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

          b) utilizzate correttamente in conformità a quanto previsto dall'allegato VI e al comma 6 dell'articolo 46;

          c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V e corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

      5. Qualora le attrezzature di lavoro richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

          a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati;

          b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.

      6. Il datore di lavoro, secondo la normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII siano sottoposte:

          a) a verifica iniziale dopo ogni installazione, al fine di assicurarne il corretto montaggio e il buon funzionamento;

          b) a verifiche periodiche, secondo quanto stabilito nell'allegato VII;

          c) a verifiche straordinarie, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

 

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      7. I risultati delle verifiche di cui al comma 6 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi alle ultime tre verifiche, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
      8. Qualora le attrezzature di lavoro sottoposte alle verifiche di cui al comma 6 siano usate al di fuori dell'impresa devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.